1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente la nave. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio. La presente disposizione si applica soltanto alla parte degli utili attribuiti per statuto al partecipante ivoriano della Societa' multinazionale Air-Afrique.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;293~convenzione-art8 · fonte su Normattiva