1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' designato come depositario della presente Convenzione. 2. Le funzioni di Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite come depositario, sono quelle enunciate nella parte VII della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969. 3. Qualora vi sia una divergenza tra una Parte contraente ed il depositario riguardo all'esercizio delle funzioni di quest'ultimo, il depositario o detta Parte debbono sottoporre la questione all'attenzione delle altre Parti Contraenti e dei firmatari, o, se del caso, al Comitato.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;299~convenzione-art22 · fonte su Normattiva