INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che: (a) egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'; in tal caso i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa; o (b) egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che ammontano od oltrepassano in totale 120 giorni nel corso dell'anno fiscale. 2. L'espressione "libera professione" comprende, in particolare, le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Testo vigente dal 25 luglio 1995
