1. I servizi previsti alle lettere 1) e 2) del precedente articolo 10 del presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione. 2. In tali casi il conducente dell'autobus deve avere a bordo un formulario contenente l'elenco nominativo dei viaggiatori. 3. L'autobus in avaria puo' essere sostituito da un altro autobus senza autorizzazione secondo le modalita' stabilite dalla Commissione Mista. 4. Nel caso previsto dal punto 3) dello stesso Art. 10 del presente Accordo, l'Autorita' competente del Paese in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio dovra' chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte contraente.
Testo vigente dal 15 settembre 1997
