accordo con quanto disposto dalla normativa in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti contraenti, il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati fra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con piu' di nove posti, compreso quello del conducente (autobus).
Testo vigente dal 15 settembre 1997
