[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, contenente disposizioni sulla disciplina delle operazioni di assicurazione e di capitalizzazione e sulle societa' fiduciarie, con le seguenti modificazioni:

[8]Il primo comma dell'art. 11 e' sostituito dal seguente:

[9]« Le disposizioni del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 e del presente R. decreto-legge non si applicano alle Amministrazioni pubbliche, agli Enti di previdenza amministrati per legge dalla Cassa depositi e prestiti, agli Enti di cui ai comma a), b), g) dell'art. 2 del citato decreto-legge ed all'art. 5 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, nonche' agli Enti e Societa' di mutuo soccorso che provvedano al pagamento a favore degli iscritti di capitali non superiori a L. 2000 o di rendite non maggiori di L. 400 annue. Restano abrogate le altre disposizioni derogative contenute nel predetto art. 2 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, numero 966».

[10]In fine dell'art. 12 e' aggiunto il seguente comma:

[11]«Resta pure inalterata la disciplina delle Casse di soccorso dei ferro-tranvieri istituite per effetto della legge 14 luglio 1912, n. 835, e disciplinate dal R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, sostituito dal R. decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 148».

[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[13]Data a Roma, addi' 29 gennaio 1934 - Anno XII

[14]VITTORIO EMANUELE

[15]Mussolini - Jung - De Francisci.

[16]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Testo vigente dal 7 marzo 1934

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urn:nir:stato:legge:1934-01-29;304~art1 · fonte del testo