1. Il patrimonio costituito da beni immobili previsti dall'articolo 6, posseduti da un residente di uno degli Stati e situati nell'altro Stato, e' imponibile in detto altro Stato. 2. Il patrimonio costituito da beni immobili facenti parte della proprieta' aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno degli Stati ha nell'altro Stato, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa posseduta da un residente di uno degli Stati nell'altro Stato per l'esercizio di una professione indipendente, e' imponibile in detto altro Stato. 3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili impiegati in traffico internazionale, nonche' dai beni mobili destinati all'esercizio di tali navi o aeromobili, e' imponibile soltanto nello Stato dove e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa, tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 8. 4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno degli Stati e' imponibile soltanto in detto Stato.

Testo vigente dal 19 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-26;305~art23 · fonte su Normattiva