[1]supplementari e transitorie
[2]1. Il presente accordo viene considerato come sostitutivo dell'accordo internazionale sul cacao del 1975. 2. Tutte le disposizioni adottate in virtu' dell'accordo internazionale sul cacao del 1975, sia dall'Organizzazione o da uno dei suoi organi, sia a loro nome, che saranno in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo e di cui non venga specificato che scadono a tale data, rimarranno in vigore a meno che non siano modificate dalle disposizioni del presente accordo. 3. I fondi della scorta stabilizzatrice accumulati nel corso della durata dell'accordo internazionale sul cacao del 1972 e dell'accordo internazionale sul cacao del 1975 saranno trasferiti sul conto della scorta stabilizzatrice a titolo del presente accordo.
[3]In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo alle date indicate.
[4]Fatto a Ginevra, il diciannove novembre millenovecentottanta, in un unico esemplare in lingua francese, inglese, russa e spagnola, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede.
Testo vigente dal 27 giugno 1983
