[1]supplementari e transitorie

[2]1. Il presente accordo viene considerato come sostitutivo dell'accordo internazionale sul cacao del 1975. 2. Tutte le disposizioni adottate in virtu' dell'accordo internazionale sul cacao del 1975, sia dall'Organizzazione o da uno dei suoi organi, sia a loro nome, che saranno in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo e di cui non venga specificato che scadono a tale data, rimarranno in vigore a meno che non siano modificate dalle disposizioni del presente accordo. 3. I fondi della scorta stabilizzatrice accumulati nel corso della durata dell'accordo internazionale sul cacao del 1972 e dell'accordo internazionale sul cacao del 1975 saranno trasferiti sul conto della scorta stabilizzatrice a titolo del presente accordo.

[3]In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo alle date indicate.

[4]Fatto a Ginevra, il diciannove novembre millenovecentottanta, in un unico esemplare in lingua francese, inglese, russa e spagnola, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;307~art73 · fonte su Normattiva