'originale della presente Convenzione, fatta in un solo esemplare, in lingua inglese, cinese, spagnola, francese e russa, i cinque testi facenti egualmente fede, sara' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmettera' copie certificate conformi a tutti gli Stati previsti al paragrafo 1 dell'articolo 45 della presente Convenzione. IN FEDE DI CHE i sottoscritti plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Vienna, l'8 novembre 1968.

Testo vigente dal 27 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;308~art56 · fonte su Normattiva