INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato,a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili, nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa. 2. L'espressione "libera professione, comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Testo vigente dal 18 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;309~convenzione-art14 · fonte su Normattiva