E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualita' e' attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito puo' essere tassato, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui sono svolte le prestazioni dell'artista o dello sportivo. 3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi derivanti dalle attivita' di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, esercitate nell'ambito di un programma di scambi culturali o sportivi concordato da entrambi gli Stati contraenti, sono esenti da imposta nello Stato contraente nel quale dette attivita' sono svolte.

Testo vigente dal 18 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;309~convenzione-art17 · fonte su Normattiva