1. Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio di associazione, e' istituito un Comitato di associazione, incaricato della gestione dell'Accordo. 2. Il Consiglio di associazione puo' delegare al Comitato di associazione la totalita' o una parte delle proprie competenze.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31~art70 · fonte su Normattiva