delle domande 1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata o, qualora quest'ultima non possa procedere direttamente, il servizio amministrativo al quale detta autorita' ha indirizzato la richiesta, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte, fornendo le informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. 2. Le domande di assistenza sono adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte interpellata. 3. I funzionari della Parte richiedente autorizzati a investigare sulle violazioni della legislazione doganale possono, in casi particolari e d'intesa con la Parte interpellata, presenziare, rispettivamente nella Comunita' o in Israele, alle indagini svolte dai funzionari della Comunita' o di Israele relative a violazioni che interessano la Parte richiedente e possono chiedere che la Parte interpellata esamini i libri, registri e altri documenti o altri supporti di dati pertinenti e ne fornisca delle copie o fornisca eventuali informazioni relative alla violazione.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31~protocollo-n-5-art7 · fonte su Normattiva