1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, fatta a Vilnius il 4 aprile 1996.

Testo vigente dal 23 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-09;31~approvazione-art1 · fonte su Normattiva