dal regime di sicurezza sociale 1. Per i servizi resi allo Stato d'invio, i membri dell'Ufficio consolare, nonche' i membri della loro famiglia conviventi, che non esercitano attivita' lucrative, sono esenti dalle norme di sicurezza sociale vigenti nello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo. 2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica anche ai membri del personale privato che dipendono esclusivamente dai membri dell'Ufficio consolare, a condizione che:
- a)non siano cittadini dello Stato di residenza ne' stabilmente residenti in detto Stato;
- b)siano assoggettati alle disposizioni sulla sicurezza sociale vigenti nello Stato d'invio o in uno Stato terzo. 3. I membri dell'Ufficio consolare che hanno al loro servizio persone cui l'esenzione prevista al paragrafo 2 del presente articolo non si applica, devano osservare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalle norme di sicurezza sociale dello Stato di residenza. 4. L'esenzione prevista ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la partecipazione volontaria al regime di sicurezza sociale dello Stato di residenza, nel caso in cui tale partecipazione e' prevista da detto Stato.
Testo vigente dal 18 settembre 1997
