delle Autorita giudiziarie Fatte salve le disposizioni di ogni accordo marittimo tra la Repubblica di Mauritius e la Repubblica Italiana, le autorita' giudiziarie dello Stato di residenza non possono esercitare la propria giurisdizione sia a terra, sia a bordo di una nave dello Stato d'invio, riguardo a reati commessi a bordo, ad eccezione di:

  • a)reati commessi da o ai danni di un cittadino dello Stato di residenza, oppure da o ai danni di ogni persona che non sia il comandante o un membro dell'equipaggio;
  • b)reati che compromettono la tranquillita' o la sicurezza del porto o che sono puniti dalla legislazione dello Stato di residenza in materia di sicurezza dello Stato, di sanita' pubblica, d'immigrazione, di salvaguardia della vita umana in mare, di dogana o di inquinamento delle acque;
  • c)reati punibili, ai sensi della legislazione dello Stato di residenza, con una pena restrittiva della liberta' la cui durata minima e' di cinque anni. Negli altri casi le Autorita' suddette possono intervenire solo su richiesta o con il consenso del funzionario consolare;
  • d)reati in materia di traffico illecito di armi, di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

Testo vigente dal 18 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;310~art41 · fonte su Normattiva