L'UNICEF destinera' la somma indicata all'articolo 3 alla copertura delle spese occorrenti per l'adattamento e l'uso dei locali, nonche' per l'Ufficio UNICEF ed il funzionamento del Centro, inclusi i costi del personale di cui all'articolo 7, di qualsiasi esperto in missione per le Nazioni Unite in connessione con l'Ufficio o con il Centro e dei membri del Comitato consultivo di cui all'articolo 8, escludendosi qualsiasi ulteriore apporto finanziario da parte del Governo.
Testo vigente dal 4 agosto 1988
