[1]CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO.

[2]Il Governo della Repubblica ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo 1 I SOGGETTI La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Testo vigente dal 5 settembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;313~art1 · fonte su Normattiva