Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

  • a)Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla concessione di forze idrauliche del Reno di Lei, con Protocollo addizionale e scambio di Note, conclusi a Roma il 18 giugno 1949;
  • b)Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente una modifica della frontiera nella Valle di Lei, con Protocollo addizionale, conclusi a Berna il 25 novembre 1952.

Testo vigente dal 5 maggio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-03-09;317~art1 · fonte del testo