Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita', rispettivamente, all'articolo 8 della convenzione ed all'articolo 13 dello accordo.

Testo vigente dal 9 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319~approvazione-art2 · fonte su Normattiva