[1]Lingue di lavoro

[2](1) Le lingue di lavoro dell'Istituto sono il francese, l'inglese e il tedesco. In caso di necessita', possono essere anche usate le lingue italiana e olandese: l'applicazione di tale principio nei corsi d'insegnamento dell'Istituto viene lasciata alla discrezione del direttore generale, che decide dopo aver sentito il parere del consiglio di amministrazione. (2) L'uso dell'italiano, dell'olandese e di altre lingue non menzionate nel precedente paragrafo (1) durante una o piu' riunioni dell'assemblea generale, del consiglio di amministrazione e dei gruppi consultivi, puo' essere autorizzato, a richiesta, dall'assemblea generale o dal direttore generale, tenuto conto dei criteri di economia imposti dal bilancio.

Testo vigente dal 9 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;319~art18 · fonte su Normattiva