1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi, possono essere tassati anche nello Stato Contraente in cui la societa' che paga i dividendi e' residente, ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma se il percettore e' il beneficiario effettivo dei dividendi l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere:
- a)il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo e' una societa' che detiene almeno il 10 per cento delle azioni della societa' che corrisponde ai dividendi;
- b)il 25 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Il presente paragrafo non riguarda la tassazione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 (a) si applicano ai dividendi derivanti dagli investimenti effettuati successivamente alla data della firma della presente Convenzione. 4. Ai fini del presente Articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui e' residente la societa' distributrice. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente in cui la societa' che corrisponde i dividendi e' residente, sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso i dividendi sono imponibili in detto Stato Contraente secondo la propria legislazione. 6. Qualora una societa' residente di uno Stato Contraente ricavi utili o reddito dall'altro Stato Contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati da un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi corrisposti o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Testo vigente dal 1 agosto 1995
