[1]Clausola di modifica

[2]1. Qualora una delle Parti desideri modificare il presente accordo, puo' presentare una proposta di modifica, debitamente motivata, al Consiglio di cooperazione, che la esaminera' e prendera' una decisione al riguardo. 2. Qualora l'altra Parte ritenga che la modifica proposta potrebbe ledere i diritti che le conferisce l'accordo, puo' propone modifiche compensative dell'accordo al Consiglio di cooperazione, che le esaminera' e prendera' una decisione al riguardo.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art106 · fonte su Normattiva