[1]Clausola di modifica
[2]1. Qualora una delle Parti desideri modificare il presente accordo, puo' presentare una proposta di modifica, debitamente motivata, al Consiglio di cooperazione, che la esaminera' e prendera' una decisione al riguardo. 2. Qualora l'altra Parte ritenga che la modifica proposta potrebbe ledere i diritti che le conferisce l'accordo, puo' propone modifiche compensative dell'accordo al Consiglio di cooperazione, che le esaminera' e prendera' una decisione al riguardo.
Testo vigente dal 21 novembre 2003
