[1]Appalti pubblici

[2]1. Le Parti decidono di cooperare affinche' l'accesso ai loro appalti pubblici sia disciplinato da un regime onesto, equo e trasparente. 2. Il Consiglio di cooperazione esamina periodicamente i progressi realizzati in materia.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art45 · fonte su Normattiva