[1]Amministrazione aggiudicatrice

[2]1. I contratti di lavori, di forniture e di servizi sono preparati, negoziati e stipulati con il beneficiario ammissibile, in accordo e in collaborazione con la Commissione. 2. Il beneficiario ammissibile puo' chiedere alla Commissione di preparare, negoziare e stipulare contratti di servizi in suo nome, direttamente o tramite la sua agenzia competente.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art74 · fonte su Normattiva