[1]Aiuti non rimborsabili

[2]L'assistenza finanziaria sotto forma di aiuti non rimborsabili e' coperta da:

[3](a) una speciale linea di credito sul bilancio comunitario a sostegno delle attivita' di cooperazione allo sviluppo di cui agli articoli 65 e 66; (b) risorse finanziarie supplementari provenienti da altre linee del bilancio comunitario per le attivita' di cooperazione allo sviluppo e internazionale che rientrano nel campo di applicazione di dette linee. La procedura seguita per la presentazione e l'approvazione delle richieste, l'esecuzione e il controllo/valutazione deve essere conforme alle condizioni generali relative alla linea di bilancio in questione.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art94 · fonte su Normattiva