[1]Aiuti non rimborsabili
[2]L'assistenza finanziaria sotto forma di aiuti non rimborsabili e' coperta da:
[3](a) una speciale linea di credito sul bilancio comunitario a sostegno delle attivita' di cooperazione allo sviluppo di cui agli articoli 65 e 66; (b) risorse finanziarie supplementari provenienti da altre linee del bilancio comunitario per le attivita' di cooperazione allo sviluppo e internazionale che rientrano nel campo di applicazione di dette linee. La procedura seguita per la presentazione e l'approvazione delle richieste, l'esecuzione e il controllo/valutazione deve essere conforme alle condizioni generali relative alla linea di bilancio in questione.
Testo vigente dal 21 novembre 2003
