[1]Scambio di informazioni e riservatezza
[2]1. Tutte le informazioni comunicate, sotto qualsiasi forma, ai sensi del presente protocollo sono di carattere riservatissimo o riservato, secondo le norme applicabili da ciascuna Parte contraente. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e fruiscono della tutela accordata dalle leggi applicabili in proposito nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi gli organi comunitari. 2. I dati di carattere personale possono essere scambiati solo se la Parte contraente cui potrebbero essere destinati si impegna a proteggerli in modo almeno equivalente a quello applicabile al caso specifico nella Parte contraente che li puo' fornire. A tal fine, le Parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente quelle relative al diritto vigente negli Stati membri della Comunita'. 3. L'utilizzazione, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtu' del presente protocollo e' considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale le Parti contraenti possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati ai sensi delle disposizioni del presente protocollo. L'autorita' competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne e' informata. 4. Le informazioni ottenute sono utilizzate solo ai fini del presente protocollo. Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere il consenso scritto preliminare dell'autorita' che le ha fornite. Tale utilizzazione e' quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorita'.
Testo vigente dal 21 novembre 2003
