Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 5.615 euro annui ogni quattro anni a decorrere dal 2006. Al relativo onere per l'anno 2006 si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 19 gennaio 2005

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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;321~art3 · fonte su Normattiva