[1]Turismo

[2]Le Parti intensificano e sviluppano la cooperazione tra loro, che comprende azioni intese a:

[3]- agevolare il turismo; - aumentare gli scambi di informazioni; - trasferire il know-how; - valutare le possibilita' di avviare operazioni congiunte; - favorire la cooperazione tra gli enti del turismo ufficiali, compresa la preparazione di materiale promozionale; - impartire la formazione necessaria per sviluppare il turismo.

Testo vigente dal 22 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;323~art60 · fonte su Normattiva