[1]Esperti e testimoni

[2]Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre pezze d'appoggio, atti o loro copie autenticate e qualsiasi altro documento necessario nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorita' giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonche' per quale causa, a quale titolo e in quale veste sara' ascoltato.

Testo vigente dal 24 gennaio 2005

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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324~protocollo-5-art11 · fonte su Normattiva