restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui 1'infrazione e' rilevata, in caso di violazione delle disposizioni del presence Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte Contraente, 1'Autorita' competente della Parte Contraente nel territorio della quate il veicolo e' immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorita' competente dell'altra Parte Contraente -l'applicazione di una delle seguente sanzioni:

  • 1)avvertimento;
  • 2)diffida con avvertimento che in caso di recidiva si fara' luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3 o 4;
  • 3)sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettrrare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove e' stata commessa l'infrazione;
  • 4)revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove e' stata commessa l'infrazione.

Testo vigente dal 24 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;325~accordo-art24 · fonte su Normattiva