[1]1. Il presente Accordo entrera' in vigore dal primo giorno del mese che segue quello della data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste a tale scopo: 2. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di un anno e sara' rinnovato tacitamente per successivi, uguali periodi se nessuna delle Parti notifichera' per iscritto e per i canali diplomatici all'altra Parte, almeno tre mesi prima della scadenza del termine corrente di validita', la sua intenzione di denunciarlo. In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Accordo. FATTO a Roma il 21 novembre 2000 in due originali ciascuno nelle lingue italiana ed uzbeka entrambi i testi facenti egualmente fede.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 24 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;325~accordo-art29 · fonte su Normattiva