1. Nel settore commerciale, la graduale eliminazione degli ostacoli per la parte essenziale degli scambi tra le parti contraenti viene effettuata a tappe. La durata della prima tappa viene fissata a cinque anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del regime relativo agli scambi commerciali. 2. Un anno prima dello spirare del regime di cui al titolo 21, le parti contraenti avviano negoziati secondo la procedura seguita per i negoziati dell'accordo stesso, al fine di determinare il successivo regime degli scambi commerciali, alla luce dei risultati del presente accordo, della situazione economica in Jugoslavia e nella Comunita' e tenuto soprattutto conto del grado di sviluppo raggiunto dalla Jugoslavia, per effettuare da ambo le parti dei progressi sulla via del conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1.

Testo vigente dal 9 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326~art58 · fonte su Normattiva