Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 236, censurato in riferimento agli artt. 3, 72, 101, 102, 104 e 108 Cost.. Tale disposizione, la quale interpreta l'art. 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 nel senso che le agevolazioni di cui al comma quinto - sgravi contributivi per le imprese agricole site nei territori montani o in zone agricole svantaggiate - non sono cumulabili con i benefici di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 (sgravio contributivo in favore delle imprese agricole del Mezzogiorno e fiscalizzazione del contributo di malattia in favore delle imprese agricole tout court ), non può ritenersi irragionevole dal momento che, nella norma interpretata, il divieto di cumulabilità delle agevolazioni contributive era, sin dall'inizio, una delle possibili letture. > >- La legge di interpretazione autentica non può ritenersi irragionevole ove si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario: sul punto v., citate, sentenze n. 39 e n. 135/2006, n. 291/2003, n. 374/2002. > >- V., citate, sentenze nn. 341 e 26/2003.
Art. 3 cost. · Art. 72 cost. · Art. 101 cost. · Art. 102 cost.