franche e porti franchi 1. Le Parti applicano, per porre fine al traffico illecito degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope e delle sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II nelle zone franche e nei porti franchi, misure che non saranno meno severe di quelle che applicano nelle altre parti del loro territorio. 2. Le Parti si sforzano:

  • a)di sorvegliare il movimento delle merci e delle persone nelle zone franche e nei porti franchi, ed a tal fine abilitano le autorita' competenti a procedere alla visita dei carichi e delle navi in entrata ed in uscita, comprese le navi da diporto e da pesca, nonche' le aeronavi ed i veicoli e, se del caso a frugare i membri dell'equipaggio ed i passeggeri nonche' i loro bagagli;
  • b)di stabilire e mantenere un sistema che consenta di individuare le spedizioni sospette di contenere stupefacenti, sostanze psicotrope o sostanze figuranti alla Tabella I ed alla Tabella II che entrano nelle zone franche e nei porti franchi o ne escono;
  • c)di stabilire e di mantenere sistemi di sorveglianza nei bacini e nei depositi portuali nonche' negli aeroporti e nei posti di frontiera nelle zone franche e nei porti franchi.

Testo vigente dal 15 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-05;328~art18 · fonte su Normattiva