Dopo il comma 1 dell'articolo 731 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si tratta dell'esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento e' stato adottato dall'autorita' giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna".
Testo vigente dal 28 agosto 1993
