Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990
Art. 30 (Convenzione)
- Obbligo di motivare La Parte richiesta deve fornire i motivi della propria decisione di rifiutare, rinviare o sottoporre a condizione qualsiasi cooperazione prevista dal presente capitolo.
Testo vigente dal 28 agosto 1993
