(1) I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. (2) Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere l'8 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. (3) Ai fni del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive), di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. (4) Le disposizioni dei paragrafi (1) e (2) del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia una attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni, si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. (5) I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' e' stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. (6) Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni eccede, per qualsiasi motivo, quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' alla legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Testo vigente dal 15 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-05;329~art12 · fonte su Normattiva