Il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 luglio 1990, n. 192, compresi quelli prodotti fino al 26 luglio 1990 dall'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e g), e dall'articolo 8, comma 5, nella parte in cui sostituisce la lettera H), punto 1), lettere b), c) e d), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 5, del predetto decreto-legge n. 192 del 1990, per l'effettuazione del versamento della differenza di imposta sulle giacenze degli alcoli dichiarate, viene fissato nel decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano altresi' validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 maggio 1990, n. 120, compresi quelli relativi all'articolo 7, comma 2, del predetto decreto, limitatamente alla imposizione del diritto erariale sulle acque minerali condizionate a partire dal 23 maggio 1990 ed immesse in commercio fino alla data del 21 luglio dello stesso anno; il diritto erariale dovuto sulle acque minerali condizionate e immesse in commercio dal 1 luglio al 21 luglio 1990 deve essere versato entro il giorno 30 novembre con le stesse modalita' previste dal decreto del Ministro delle finanze 18 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1990.

Testo vigente dal 15 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-12;331~art1 · fonte su Normattiva