bilaterali, multilaterali e regionali 1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, le Parti possono stipulare accordi o intese bilaterali, multilaterali o regionali relative ai movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti con Stati che siano Parti o non, a condizione che tali Accordi o intese non siano in deroga alla gestione razionale da un punto di vista ecologico dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti stabiliti nella presente Convenzione. Questi accordi o intese devono enunciare disposizioni che non siano meno razionali dal punto di vista ecologico di quelle previste nella presente Convenzione, tenuto conto in particolare degli interessi dei paesi in via di sviluppo. 2. Le Parti notificano al Segretariato ogni accordo o intesa bilaterale, multilaterale o regionale di cui al paragrafo 1, nonche' quelle da essi stipulate prima dell'entrata in vigore nei loro confronti della presente Convenzione, al fine di controllare i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti che si svolgono interamente tra le Parti ai suddetti accordi. Le disposizioni della presente Convenzione non hanno effetto per quanto riguarda i movimenti transfrontalieri conformi a tali accordi a condizione che questi ultimi siano compatibili con il trattamento razionale dal punto di vista ecologico dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti cosi' come stabilito nella presente Convenzione.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;340~convenzione-art11 · fonte su Normattiva