nazionali dei rifiuti pericolosi 1. Ciascuna delle Parti informa il Segretariato della Convenzione entro sei mesi dopo essere divenuta Parte della Convenzione, riguardo ai rifiuti diversi da quelli indicati negli Annessi I e II che sono considerati o definiti come pericolosi dalla sua legislazione nazionale, nonche' riguardo ad ogni altra disposizione concernente le procedure in materia di movimento transfrontaliero applicabili a questi rifiuti; 2. Ciascuna delle Parti informa successivamente il Segretariato di ogni modifica importante delle informazioni da essa comunicate in applicazione del paragrafo 1; 3. Il Segretariato informa immediatamente tutte le Parti delle informazioni ricevute in applicazione dei paragrafi 1 e 2; 4. Le Parti sono tenute a porre a disposizione dei loro esportatori le informazioni che sono loro comunicate dal Segretariato in applicazione del paragrafo 3.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;340~convenzione-art3 · fonte su Normattiva