In attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunita' economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunita', alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana, con imputazione della relativa spesa alla gestione finanziaria di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.

Testo vigente dal 19 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-08;342~art3 · fonte su Normattiva