Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Esso e' concluso per un periodo di cinque anni. L'accordo e' prorogato automaticamente di anno in anno se nessuna delle parti contraenti lo denuncia sei mesi prima della data di scadenza. Nondimeno, possono essere, in ogni momento, apportate modifiche all'accordo qualora le parti contraenti lo decidano per tener conto delle nuove situazioni e dell'evoluzione delle politiche.

Testo vigente dal 22 febbraio 1986

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-01-29;35~consiglio-art15 · fonte su Normattiva