Art. 2 (Emendamento n. 1)
Le autorita' competenti verificano il rispetto delle condizioni previste per l'applicazione dell'articolo 1 del presente Emendamento. Esse convengono di procedere ad una verifica dell'applicazione delle disposizioni inserite nella Convenzione del 12 febbraio 1982 dal presente Emendamento, trascorsi 3 anni dalla data della sua entrata in vigore.
Testo vigente dal 25 marzo 2024
