Dopo l'articolo 4 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono inseriti i seguenti: "Art. 4- bis. - 1. I magistrati trasferiti d'ufficio a norma della presente legge non possono essere nuovamente trasferiti, con la medesima procedura, se non decorsi otto anni dall'iniziale provvedimento di trasferimento d'ufficio e non possono essere trasferiti a domanda prima di tre anni dal giorno in cui hanno assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano specifici e gravi motivi di salute. Art. 4- ter. - 1. Sono abrogati gli articoli 9 e 9- bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12. 2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 9- ter del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, e' sostituito dal seguente: 'Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quelli di Catanzaro e di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messina'".

Testo vigente dal 9 novembre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-11-08;356~art5 · fonte su Normattiva