Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1994 sulla gomma naturale, con annessi, fatto a Ginevra il 17 febbraio 1995
Art. 1 (Approvazione)
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale del 1994 sulla gomma naturale, con annessi, fatto a Ginevra il 17 febbraio 1995.
Testo vigente dal 27 ottobre 1997
