delle scorte che compongono la scorta stabilizzatrice 1. L'ubicazione delle scorte che compongono la scorta stabilizzatrice deve consentire un funzionamento esonomico ed efficiente sul piano commerciale. In base a questo principio, le scorte devono esser situate nel territorio dei membri esportatori ed importatori a meno che, con voto speciale, il Consiglio non decida altrimenti. La ripartizione della gomma naturale della scorta stabilizzatrice tra i membri deve essere effettuata compatibilmente con gli obiettivi di stabilizzazione del presente accordo, e con costi minimi. 2. Per mantenere un alto livello di qualita' commerciale, le scorte stabilizzatrici devono essere depositate unicamente in magazzini approvati in base a criteri definiti dal Consiglio dell'Accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987 o modificati dal Consiglio ai sensi del presente Accordo. 3. Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio deve compilare ed approvare l'elenco dei magazzini, insieme alle norme necessarie per il loro impiego. Se necessario, il Consiglio puo' rivedere l'elenco di magazzini approvato dal Consiglio dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987, nonche' i criteri fissati dallo stesso Consiglio, e mantenerli in vigore oppure riesaminarli di conseguenza. 4. Il Consiglio deve inoltre rivedere periodicamente l'ubicazione delle scorte che compongono la scorta stabilizzatrice e, con un voto speciale, puo' incaricare il direttore della scorta stabilizzatrice di modificare l'ubicazione delle scorte stesse ai fini di un funzionamento economico ed efficiente sul piano commerciale.

Testo vigente dal 27 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359~art34 · fonte su Normattiva