[1]VITTORIO EMANUELE

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, con le modificazioni seguenti:

[8]Il terzo comma dell'art. 3 e' sostituito dal seguente:

[9]«E' infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario».

[10]La lettera d) del primo comma dell'art. 14 e' sostituita dalla seguente:

[11]«d) danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato, nei casi preveduti negli articoli 59 e 61».

[12]Nell'art. 42, dopo 343 sono aggiunte le parole «comma secondo e terzo» e dopo 595 sono aggiunte le parole «comma quarto».

[13]L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 52 e' sostituito dal seguente:

[14]«Con lo stesso decreto Reale sono nominati il presidente, il vice presidente e il segretario fra i componenti della Commissione».

[15]Il quinto comma dell'art. 59 e' sostituito dal seguente:

[16]«Per quanto riguarda l'onorario di avvocato, alla nota delle spese puo' essere unito, all'atto della presentazione di essa ed in ogni caso non oltre dieci giorni dall'assegnazione della causa a sentenza, il parere del Direttorio del Sindacato degli avvocati e procuratori».

[17]L'art. 61 e' sostituito dal seguente:

[18]«L'onorario dell'avvocato, nei confronti del proprio cliente, in materia sia giudiziale, sia stragiudiziale, e' determinato, salvo patto speciale, in base ai criteri di cui all'articolo 57, tenuto conto della gravita' e del numero delle questioni trattate.

[19]«Tale onorario, in relazione alla specialita' della controversia o al pregio o al risultato dell'opera prestata, puo' essere anche maggiore di quello liquidato a carico della parte condannata nelle spese».

[20]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[21]Data a Roma, addi' 22 gennaio 1934 - Anno XII

[22]VITTORIO EMANUELE

[23]MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG

[24]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Testo vigente dal 30 gennaio 1934

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urn:nir:stato:legge:1934-01-22;36~art1 · fonte del testo