in vigore e durata
- 1)Il presente Accordo sara' ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica a di approvatone dei sette accordi seguenti: Accordo sulla libera circolazione delle persone Accordo sul trasporto aereo Accordo sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia Accordo sul commercio di prodotti agricoli Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformita' Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica.
- 2)Il presente Accordo e' concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso e' rinnovato per un periodo indeterminato a meno che la Comunita' europea o la Svizzera non notifichino il contrario all'altra parte contraente prima che scada il periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
- 3)La Comunita' europea e la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando la decisione all'altra parte contraente. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
- 4)I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3, Fatto a Lussemburgo, addi', ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca ciascun testo facente ugualmente fede.
Testo vigente dal 11 dicembre 2000
