Gli archivi, i documenti ed i registri consolari, ovunque si trovino, sono inviolabili e le Autorita' dello Stato di residenza per nessun motivo e in nessuna circostanza possono esaminarli o sottoporli a sequestro. Gli archivi, i documenti ed i registri consolari sono di regola conservati in locali specificamente adibiti a tale scopo e nettamente distinti da quelli destinati ad abitazione personale dei funzionari, degli impiegati e degli agenti consolari. I funzionari consolari hanno diritto di comunicare e corrispondere liberamente, anche in codice segreto, con le Autorita' del proprio Governo o con la missione diplomatica dalla quale dipendono. Uguale diritto hanno i consoli onorari e gli agenti consolari nei rapporti con l'ufficio consolare da cui dipendono. Tutta la corrispondenza degli uffici consolari e' inviolabile e puo' essere spedita con plichi, sacchi o altri colli sigillati.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~art10 · fonte su Normattiva